Occorre subito l’attuazione o l’aggiornamento,
soprattutto in caso di reati tributari pregressi.

L’introduzione nel nostro ordinamento giuridico, del nuovo reato di autoriciclaggio (legge 186/2014) impone alle società di adeguare i propri modelli organizzativi, ma chiede anche a chi ne è sprovvisto di cogliere l’occasione per adottarlo, per tutti i vantaggi che esso comporta. Si tratta di un reato, come vedremo, che lo si può commettere in modo del tutto involontario senza neanche saperlo, con conseguenze pesanti sia dal punto di vista sanzionatorio, che penale.

Vogliamo nuovamente ricordare, come già visto in un precedente articolo, le caratteristiche del Mod. 231, perché capirlo è fondamentale, averlo è importante non averlo può essere devastante per la società, soprattutto per quelle di piccole e medie dimensioni.

IL D.LGS 231/01 istituisce la responsabilità penale dell’Ente e dei suoi Amministratori per i reati, anche involontari, posti in essere nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.

TUTTAVIA, LA RESPONSABILITA' PUO' ESSERE ESCLUSA QUALORA L'ENTE:

  • Si doti di un Modello di Controllo e Gestione Anticrimine secondo le prescrizioni del d.lgs 231/01.
  • Lo attui efficacemente;
  • Nomini un Organismo di Vigilanza (“OdV”).

VICEVERSA, IN CASO DI MANCATA ADOZIONE O EFFICACE ATTUAZIONE:

  • Iscrizione dell’Ente nel Registri degli indagati della società;
  • Iscrizione degli Amministratori ed, eventualmente, delle Figure Apicali nel Registro degli indagati;
  • Applicazione delle sanzioni previste per la mancata applicazione del d.lgs. 231/01 a carico dell’Ente e degli Amministratori già in fase di avvio dell’indagine ( Sanzioni pecuniarie, Sospensione o perdita autorizzazioni/accreditamenti, Revoca finanziamenti, Confisca patrimonio);
  • Coinvolgimento del patrimonio dell’Ente e conseguenti danni rilevanti per i soci, dipendenti, banche, fornitori, compagnie di assicurazioni, ecc.;
  • Coinvolgimento del patrimonio dell’Amministratore e conseguenti danni rilevanti per i soci, dipendenti, banche, fornitori, compagnie di assicurazioni, ecc.

L’autoreciclaggio quale nuova fattispecie di reato infatti, è stata inclusa nel cosiddetto “catalogo” dei reati previsti dal Dlgs 231/2001, determinando così una possibile responsabilità amministrativa in capo all’ente che lo commette.
Pertanto, in caso di reati tributari eventualmente consumati dalla società, o dall’ente in genere, è molto probabile incorrere anche nel nuovo delitto di autoriciclaggio qualora, ad esempio, i proventi derivanti dall’evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato da dichiarazioni infedeli) siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative all’interno della società medesima.

In pratica con la novella il Legislatore ha previsto la punibilità, in sede penale, del cosiddetto «autoimpiego». Sarà quindi sufficiente impiegare in attività economiche, finanziarie ovvero imprenditoriali, i proventi da evasione fiscale o i risparmi da dichiarazione infedele per incorrere nella fattispecie dell’autoriciclo e quindi nel reato di autoriciclaggio.

Partendo, dunque, dal presupposto che l’ente sia già dotato di un proprio modello di organizzazione, lo stesso dovrà provvedere al solo aggiornamento; se non si ha il modello forse è giunto il momento di iniziare a pensarci, prima che sia troppo tardi.

Nel caso in cui, infatti, negli anni scorsi la società sia incorsa in uno dei reati tributari (quali, ad esempio, il reato di dichiarazione infedele o fraudolenta), sussiste un elevato rischio di incorrere nella consumazione del nuovo reato di autoriciclaggio, anche qualora il trasferimento o l’impiego dei proventi derivanti dall’evasione fiscale in attività economiche avvenga dopo il 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore del nuovo reato di autoriciclaggio).

Per facilitare la comprensione del problema: "IN PILLOLE"

LA CONFIGURAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La società incorre nella responsabilità amministrativa laddove siano commessi, a suo vantaggio ovvero nel suo interesse – esclusivo o concorrente – i reati tassativamente previsti dal Dlgs 231/2001 (da ultimo, quello di autoriciclaggio) da parte di persone fisiche che ricoprono determinate cariche societarie o che, comunque, sono ad essa legate.

IL NUOVO REATO DI AUTORICICLAGGIO
Nel caso in cui la società commetta un reato tributario (quali, ad esempio, quelli di dichiarazione infedele o fraudolenta), sussiste un elevato rischio di incorrere nella responsabilità amministrativa per il nuovo reato di autoriciclaggio, se i proventi derivanti dall’evasione fiscale sono impiegati in attività economiche o finanziarie.

LE SANZIONI IRROGABILI
In caso di autoriciclaggio proveniente ad esempio, dalla consumazione di reati di omessa o infedele dichiarazione., oltre ad eventuali misure interdittive all’esercizio dell’attività, in capo alla società sono previste sanzioni pecuniarie diverse a secondo della gravità del reato.

LA REVISIONE DEL MODELLO 231
Il nuovo reato di autoriciclaggio impone alle società già dotate di adeguare i propri modelli organizzativi. L’attività di revisione non si potrà limitare all’introduzione, nella parte speciale, del nuovo reato, ma dovrà coinvolgere l’identificazione delle aree a rischio per la sua commissione e la ricostruzione del sistema dei processi aziendali .

L’ESONERO DA RESPONSABILITÀ
Anche in caso di reati tributari, la responsabilità amministrativa è evitabile solo se la società adotta preventivamente dei modelli organizzativi e gestionali adeguati e, dunque, idonei a prevenire i comportamenti e gli atti illeciti e, quindi, ad escludere a priori il proprio coinvolgimento, tra l’altro, nel nuovo reato di autoriciclaggio.


Dott. Gian Luca Bucciarelli

Partner Cris S.r.l.
Responsabile Osservatorio Permanente

Dott. Alessandro Ferraro
Direzione Scientifica Cris S.r.l.