In questa sezione del sito, sono presentati una serie di "Articoli" e "Report" di interesse per tutti gli Associati Feder Anisap,
le notizie e i contenuti riportati, sono infatti validi per ciascun Associato anche Regionale,
in quanto gli approfondimenti presentati sono in riferimento a Leggi e Sentenza di tipo Nazionale.

Precedenti Giurisprudenziali in Sanità

Di seguito una serie di casi concreti in cui l’Amministratore e la struttura sanitaria avrebbero potuto evitare l’iscrizione nel registro degli indagati e l’applicazione di pesati sanzione economiche e patrimoniali semplicemente adottando e attuando efficacemente il Modello di Controllo e Gestione Anticrimine, nel rispetto del D. Lgs. 231/01.

TRUFFA AGGRAVATA CONTINUATA E FALSO IDEOLOGICO CONTINUATO AGGRAVATO

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sentenza del 12 novembre 2008, N. 42166
Arresti domiciliari nei confronti di V. A. in ordine ai reati di concorso in truffa aggravata continuata e di falso ideologico continuato aggravato per aver, nella sua qualità di dirigente presso la clinica convenzionata Santa Rita di Milano, in concorso con il socio e amministratore della clinica (P. F.) e i direttori sanitari indotto in errore l'ASL e la Regione Lombardia sulla regolarità dei rimborsi, attraverso l'indicazione di codici di DRG “con valorizzazioni superiori a quelle corrette …”.
Il criterio della "colpa di organizzazione" fa sì che la struttura stessa sia responsabile per non avere predisposto il Modello 231/01.

Da: CORRIERE DELLA SERA - "ARRESTATI DUE MEDICI PER TRUFFA"
Avrebbero disposto ricoveri della durata di tre giorni per una patologia i cui protocolli ne prevedono due...
Avviso di garanzia anche a don Luigi Verzé per responsabilità oggettiva. La Guardia di Finanza ha sequestrato quasi tre milioni di euro. L’Ospedale San Raffaele ed il suo legale rappresentante don Luigi Verzé indagati per responsabilità oggettiva in relazioni ai reati: Alla fondazione San Raffaele i magistrati contestano di non aver predisposto il modello organizzativo (D.Lgs. 231/01) atto a prevenire la commissione di reati.

Da: SOLE 24ORE - "TRUFFA AGGRAVATA"
24 avvisi di garanzia e sequestri per due milioni di euro nell’ambito delle indagini per truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale da parte i cliniche private lombarde.
Sono stati raggiunti da avviso di garanzia il Presidente del CdA, quattro alti dirigenti, l’attuale Direttore Sanitario e 19 medici dell’Ospedale..
Il reato contestato è falso ideologico e truffa. I professionisti avrebbero attestato sulle cartelle cliniche di alcuni pazienti fatti e situazioni non rispondenti al vero, allo scopo di procurarsi un indebito rimborso da parte della Regione Lombardia e dal SSN.
In applicazione del D.Lgs 231 del 2001 ad essere iscritto nel registro degli indagati è dunque anche il Policlinico San Donato stesso ed il suo Amministratore, nell’interesse e a vantaggio del quale - sostiene l’accusa - è stata realizzata la condotta.
Tale indagine segue agli arresti del Santa Rita, le indagini in corso all’ Humanitas ed al San Raffaele, uno tsunami innescato dalla Procura di Milano nel che sta coinvolgendo il gotha della sanità privata lombarda”

ART. 443 C.P. - SOMMINISTRAZIONE E DETENZIONE DI FARMACI SCADUTI E DIFETTOSI
Diverse imputazioni si sono avute a carico di Amministratori e Direttori Sanitari per detenzione di farmaci scaduti o difettosi.
Cosi ad esempio:

  1. CASSAZIONE SEZ. PENALE – 23 settembre 2013, n. 39187 confermando Trib. Sassari 3/11/2010 e Appello Cagliari 9/5/2012 condanna l’imputato alla pena di anni uno e giorni 20 di reclusione per i reati di commercio di medicinali guasti (scaduti e/o difettosi). L’art. 443 C.P. , infatti, stabilisce che “Chiunque detiene per il commercio o somministra medicinali guasti, imperfetti (o scaduti) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni...” Non è necessario che i danni si siano verificati. La Magistratura ha condannato amministratori, direttori sanitari e società stessa, per reato tentato di somministrazione di farmaci scaduti o difettosi per la sola presenza degli stessi all’interno dei locali della struttura sanitaria o socio sanitaria, seppure non somministrati.
  2. APPELLO TORINO E CASSAZIONE 1998/1949. Dichiara colpevole del reato di cui all’art. 452 cp e 443 cp il farmacista ( allo stesso modo l’amministratore della struttura sanitaria e il Direttore sanitario) per negligenza nell’operare un diretto controllo delle “scadenze” dei medicinali e comunque non dirigendo adeguatamente i dipendenti.

ART. 476 C.P. – TARDIVA ANNOTAZIONE O MODIFICA IN CARTELLA CLINICA O SCHEDA INFERMIERISTICA
CASSAZIONE PENALE , sez. V, 11 luglio 2005, n. 35167
Commette il reato di falso materiale in atto pubblico chi modifica le annotazioni di una cartella clinica anche se le modifiche corrispondono a verità.
CASSAZIONE Sentenza 2011/42917
Condanna il medico... a otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 476 cp per aver indicato fatti non contestualmente al loro verificarsi. Precisandosi che qualora la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. In cartella clinica i fatti devono essere annotati contestualmente mano mano che si verificano. L’annotazione successiva integra il reato di falso materiale in atto pubblico. Anche nella scheda infermieristica, le modifiche e le aggiunte integrano un falso punibile, ancorché il soggetto abbia agito per ristabilire la verità.

ART. 583 BIS - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI
TRIB. VERONA 14 APRILE 2010

Condanna la dott.ssa... Per il reato di gli artt. 533, 535 cpp. L’art. 583 bis cp stabilisce che chiunque,in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. e` punito con la reclusione da sei a dodici anni. Casi specifici sono stati accertati soprattutto con riferimento a interventi su ragazze provenienti da Paesi la cui cultura prevede tali pratiche.

ART. 365 C.P. - OMISSIONE DI REFERTO
Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’autorità indicata nell’art. 362, è punito con la multa fino a lire un milione”. “Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”. Il referto fa parte del novero delle notizie criminis, come la denuncia o la querela.

ART. 584 C.P. – INFEZIONI NOSOCOMIALI – CONSENSO INFORMATO - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE
Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Si pensi al delitto di omicidio preterintenzionale nei casi di morte verificatesi in trattamenti sanitari effettuati in violazione delle regole sul consenso informato, ovvero al caso di decessi in conseguenza di infezioni nosocomiali o da sale operatoria.

CONCLUSIONI
In tutti i casi indicati le vicende giudiziarie avrebbero avuto esito ben diverso e si sarebbero evitati sia i rilevanti danni patrimoniali, sia l’azione penale nei confronti della società e degli amministratori, qualora la struttura sanitaria si fosse dotata di un serio Modello di Controllo e Gestione Anticrimine la cui presenza avrebbe obbligato il Magistrato ad applicare l’esimente di cui al D.Lgs. 231/01.

Dott. Gian Luca Bucciarelli
Partner Cris S.r.l.
Responsabile Osservatorio Permanente

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