Ultimo aggiornamento:
26.10.2011

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ALLEGATO "B" AL N. 7143 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA “ANISAP – FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI
O INTERREGIONALI DELLE ISTITUZIONI SANITARIE AMBULATORIALI PRIVATE”


Costituzione

Art. 1
È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e seguenti dei Codice Civile, la “ANISAP - Federazione Nazionale delle Associazioni regionali o interregionale delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private”, con sede in Roma, riservandosi espressamente la proprietà della sigla e del logo che potrà usare in via esclusiva.
La Federazione raggruppa e rappresenta le Associazioni Regionali o interregionali delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private.
La Federazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il Consiglio Nazionale, all’atto dello scioglimento della Federazione, delibererà, sentita l’autorità proposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo patrimoniale attivo.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
È altresì fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Scopi Fondamentali

Art. 2
Scopi fondamentali della Federazione sono

  1. Rappresentare a livello nazionale le ANISAP Regionali ed operare a pieno titolo sul territorio nazionale;
  2. Affermare la piena dignità dell’apparato sanitario privato quale strumento del diritto fondamentale alla salute del cittadino in un rapporto di pari dignità professionale e imprenditoriale con l'apparato sanitario pubblico;
  3. Promuovere e favorire unitariamente ogni utile iniziativa, culturale, sindacale e di opinione delle istituzioni sanitarie private, affinché possano operare a pieno titolo sul territorio nazionale, anche al fine di realizzare compiutamente il dettato costituzionale che prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività e la garanzia di cure gratuite agli indigenti;
  4. Tutelare gli interessi imprenditoriali, professionali, economici degli associati e delle Associazioni regionali, anche mediante la costituzione di società di servizi;
  5. Assicurare e favorire il pieno rispetto delle norme che regolano l'esercizio delle professioni protette, sia sotto il profilo della tutela dei professionisti che operano nell’ambito delle Istituzioni ambulatoriali private o nei loro Studi professionali, che sotto il profilo delle garanzie agli utenti;
  6. Ottenere il riconoscimento, anche attraverso il ricorso alla consulenza di società di servizi, di aree, di funzioni e di interventi in cui sia affermato il ruolo, individuato dai dispositivi di legge che governano la Sanità Ambulatoriale Privata e degli Studi professionali, anche in veste di servizio pubblico, con destinazione di apposite risorse finanziare da parte delle Regioni;
  7. Favorire la piena consapevolezza della dignità e del ruolo della sanità ambulatoriale privata e degli studi professionali mediante una Commissione Tecnico scientifica nazionale e Commissioni tecnico scientifiche Regionali, curando l’aggiornamento culturale e scientifico del personale delle strutture associate, anche riguardo disposizioni innovative e di legge e che assicuri un costante rapporto di collaborazione con le Università, e con le Società scientifiche;
  8. Favorire, rappresentare e coordinare, in sede nazionale:
    1. rapporti con le ANISAP Regionali nel pieno rispetto delle loro autonomie;
    2. rapporti con le sedi istituzionali (Presidenza della Repubblica, Ministeri, Forze politiche-partitiche, Conferenze Stato-Regioni, CNR, Università, Ordini Nazionali Professionali, Agenzia Sanitaria Nazionale, Istituzioni varie, ecc…);
    3. rapporti con Assicurazioni, Enti, Mutue, Fondi, Casse che gestiscono l’assistenza integrativa;
    4. l’individuazione e mantenimento di consulenze fisse ed estemporanee (legale, economica, statistica, commerciale, ricerche di mercato, rapporti con la stampa ecc...) di particolare livello;
    5. promozioni di integrazioni operative e funzionali, al fine di favorire lo sviluppo qualitativo delle strutture, e dell’offerta delle prestazioni specialistiche;
    6. partecipazione e sperimentazioni assistenziali;
    7. collegamenti innovativi e funzionali con gli altri Paesi in campo assistenziale, sanitario, scientifico, imprenditoriale;
  9. Provvedere alla nomina e alla designazione di propri rappresentanti in tutti gli Enti, Organismi, Consigli, che prevedano, richiedano e ammettano tale rappresentanza;
  10. Stipulare accordi e convenzioni a livello nazionale con Enti pubblici e privati, Banche, Mutue private e integrative, Assicurazioni, nonché contratti nazionali di lavoro per il personale dipendente con particolare riferimento all’istituto della cassa integrazione;
  11. Partecipare e/o costituire Fondazioni e Onlus, od ogni altra forma organizzativa riconosciuta ed ammessa dal codice civile;
  12. sercitare tutte le altre funzioni che competono alla Federazione a norma di legge.

I citati scopi sono rappresentati e sostenuti dalla Federazione in spirito unitario che è fondamento di tutte le attività associative.


Enti Federati

Art. 3
Sono iscritte alla Federazione in qualità di Enti Federati, le Associazioni regionali (ANISAP Regionali) che tutelano gli interessi delle persone fisiche e/o giuridiche autorizzate a gestire Istituzioni sanitarie private e/o Studi professionali ancorché riuniti in Associazioni di impresa, Società consortili, Cooperative, anche no profit che eroghino prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio di Analisi Cliniche, di Genetica, di Biochimica, di Diagnostica Strumentale, di Diagnostica per Immagini e Terapia radiante ambulatoriale, di Medicina Nucleare in vivo e in vitro, Medicina Fisica e Riabilitazione, di Chiroterapia, Medicina del Lavoro, Medicina Odontoiatrica, Emodialisi, Day Hospital, Centri di Chirurgia Ambulatoriale Day surgery, Centri di Fecondazione assistita, visite specialistiche e comunque tutte le attività pre-viste dall'assistenza ambulatoriale e domiciliare soggette ad autorizzazione.
Le Associazioni regionali contribuiscono all’attività della Federazione Nazionale mediante il versamento di un contributo annuale.
Il Consiglio Nazionale può nominare il Presidente onorario e Soci Onorari tra quei Cittadini che abbiano portato lustro all’ambulatorietà privata per altissimi meriti nel campo sociale, sanitario, scientifici, imprenditoriali.
Essi possono partecipare alle iniziative della Federazione ed esprimere pareri ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Nazionale può altresì decidere di confederare Federanisap ad altre associazioni aventi le medesime caratteristiche.


Diritti e Doveri delle Associazioni Regionali ANISAP federate

Art. 4
Alle Associazioni Regionali federate compete:

  • la partecipazione alle scelte federative attraverso gli organi statutari;
  • l’informazione sulle attività e sulle iniziative della Federazione Nazionale.

Sono obblighi delle Associazioni Regionali federate:

  • l'accettazione dello Statuto della Federazione Nazionale e l’adozione degli Statuti Regionali, compatibili con il presente Statuto Nazionale;
  • l’accettazione di eventuali controlli da parte degli organi federativi nazionali previsti dallo Statuto;
  • il comportamento corretto nei confronti della Federazione e delle altre ANISAP Regionali;
  • il versamento del contributo annuale alla Federazione Nazionale, che dà diritto anche alla partecipazione e al voto in sede di Consiglio Nazionale;

Il mancato versamento ingiustificato del contributo per un trimestre, dovuto alla Federazione Nazionale, comporta la sospensione dell’ANISAP Regionale inadempiente con la nomina del Commissario da parte del Consiglio Nazionale.
In tal caso il volume del contributo non versato sarà ripartito proporzionalmente tra le altre ANISAP Regionali;
Ogni singola ANISAP Regionale può avvalersi, oltre che degli organi istituzionali Nazionali, anche di consulenti esterni, facendosi carico del corrispettivo economico che tali interventi comportano.


Fondo comune

Art. 5
Il fondo comune è costituito:

  • dai contributi delle ANISAP Regionali;
  • dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi della gestione;
  • da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- da contributi di enti pubblici o privati;
  • da oblazioni di natura e in denaro che a qualsiasi titolo pervengano alla Federazione;
  • dalle donazioni e dai lasciati in natura o in denaro che venissero espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
  • da introiti derivanti da iniziative ed attività promosse e contratte dalla Sede nazionale della Federazione.

Le ANISAP Regionali verseranno alla Federazione nazionale il contributo deliberato dal Consiglio Nazionale in rate trimestrali anticipate.
Le ANISAP Regionali che vengono sciolte e che comunque cessino la loro attività non hanno diritto a richiedere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio della Federazione nazionale, né potranno usufruire in alcun modo del marchio FederAnisap e ANISAP che è riservato esclusivamente ai Federati Regionali su concessione della FederAnisap.


Bilanci

Art. 6
L’esercizio finanziario della Federazione nazionale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro la fine di Febbraio e comunque non oltre il 30 Marzo deve essere predisposto e approvato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente nazionale, sentito il parere del Direttore Generale Amministrativo, il Bilancio consuntivo dell'anno precedente.
Entro le sopra indicate date deve essere predisposto il Bilancio preventivo per l’anno successivo.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere comunicati dal Direttore Generale Amministrativo, al Presidente Nazionale ed ai Presidenti ANISAP Regionali, in tempo utile, per essere messi a disposizione dei Federati con relativa relazione, almeno 15 giorni prima dei termini così per come indicati al secondo comma del presente articolo.


Organi

Art. 7
Sono organi della Federazione:

  • il Presidente Nazionale;
  • uno o più Vice Presidenti di cui uno Vicario;
  • il Consiglio Nazionale;
  • il Comitato Esecutivo Nazionale;
  • la Commissione Nazionale Tecnico Scientifica;
  • il Direttore Generale Amministrativo/Tesoriere;
  • il Collegio Nazionale dei Probiviri;

Tutti gli organi durano in carica tre anni.
Nel caso di elezioni intermedie, causa intervenute necessità, la durata dei nuovi organi eletti rientrerà comunque nell’ambito del triennio.


Competenze degli Organi Nazionali

Art 8
Sono riservate esclusivamente agli organi federativi nazionali, con necessità di esplicito richiamo a tale principio negli Statuti delle ANISAP Regionali associate le seguenti funzioni:

  • rappresentare unitariamente la categoria nei rapporti con gli organi politici, amministrativi od associativi di livello nazionale;
  • formulare ed inoltrare alle competenti Autorità Nazionali le proposte di riforma legislativa e innovativa;
  • indire le iniziative di tutela della categoria, ivi compresa una Conferenza dei quadri dirigenziali regionali, occasionate da motivi di rilevanza nazionale e da obiettivi d’interesse generale, specificando tempi e modalità;
  • trattare e stipulare gli accordi collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti di strutture sanitarie private e di studi professionali;
  • aderire a confederazioni, a organizzazioni interprofessionali e interassociative nazionali o internazionali;
  • concordare e deliberare il contributo che le ANISAP Regionali devono versare alla Federazione nazionale;
  • promuovere, resistere ed intervenire in procedimenti giudiziari riguardanti questioni di interesse della Federazione Nazionale;
  • interessarsi ad ogni altra materia di interesse nazionale ed internazionale ed a tutte le altre iniziative atte al conseguimento degli scopi sociali;
  • compiere tutti gli atti necessari e urgenti;
  • deliberare sull’ammissione, sull’esclusione, sul commissariamento delle ANISAP Regionali.


Presidente Nazionale

Art. 9
Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
Dopo la cessazione della carica fa parte di diritto, per un triennio, del Consiglio Nazionale come Past President.
Firma tutti gli atti ufficiali della Federazione ed ha la facoltà di nominare legali e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione stessa davanti a qualsiasi giurisdizione.
In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio.
In particolare:

  1. adotta tutti i provvedimenti urgenti ed elabora proposte e programmi da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale;
  2. adotta ogni altra deliberazione non riservata allo Statuto alla competenza di altro organo;
  3. coordina l’attività degli Organi Associativi e li controlla;
  4. promuove l’attività dei servizi e degli uffici, ha il potere di trattare e sottoscrivere, accordi, convenzioni con gli istituti bancari, finanziari ed assicurativi e comunque di intraprendere ogni iniziativa di interesse degli associati. Al medesimo spetta, unitamente al Direttore Generale Amministrativo, con firma disgiunta, l’operatività sui conti correnti bancari intestati alla Federazione, delle attività ordinarie e straordinaria;
  5. può delegare, per ogni contratto avente natura economico-finanziaria, a trattare in propria rappresentanza il Direttore Generale Amministrativo;
  6. convoca e presiede il Consiglio Nazionale e il Comitato Esecutivo Nazionale, le Conferenze dei quadri dirigenziali regionali;
  7. sottoscrive convenzioni, Contratti Collettivi e Accordi Collettivi Nazionali;
  8. adotta ogni provvedimento urgente da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale alla prima convocazione utile;
  9. può compiere atti di straordinaria amministrazione a carattere economico solo con l'assenso deliberato del Consiglio Nazionale;
  10. propone al Consiglio Nazionale la costituzione delle ANISAP regionali;

In caso di definitiva assenza od impedimento del Presidente Nazionale, per qualsiasi ragione o causa, il Vice Presidente Nazionale Vicario od in mancanza il più anziano degli altri Vice Presidenti, convoca appena possibile il Consiglio Nazionale per proporre i candidati alla carica di Presidente che verrà eletto dal Consiglio Nazionale convocato in via straordinaria.


Vice Presidenti Nazionali

Art. 10
Sono previsti tre Vice Presidenti di cui uno Vicario.
Sono nominati dal Consiglio Nazionale, tra i componenti dello stesso, su proposta del Presidente neoeletto. Svolgono le funzioni ad essi delegate dal Presidente Nazionale, lo sostituiscono in caso di assenza o indisponibilità.


Vice Presidenti Nazionali

Art. 11
Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente Nazionale, dal Presidente Onorario, dai Presidenti delle ANISAP Regionali, dai Vice Presidenti Nazionali dal Past President, dal Direttore Generale Amministrativo e svolge le seguenti funzioni:

  • discute e delibera riguardo le linee di politica Federativa 
  • elegge, a scrutinio segreto in un unico contesto, il Presidente Nazionale ed i membri dei Collegi Nazionali dei Probiviri per il triennio successivo;
  • delibera riguardo eventuali modifiche dello Statuto;
  • delibera su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Presidente Nazionale e dai Presidenti Regionali;
  • nomina i Membri della Commissione Nazionale tecnico-scientifica. 
Il Consiglio Nazionale in prima convocazione può validamente deliberare quando siano presenti fisicamente almeno il 75% più uno dei suoi membri aventi diritto al voto. In seconda convocazione il Consiglio Nazionale potrà deliberare con il 50 % più uno degli aventi diritto al voto.
  • Ogni membro può ricevere un’unica delega scritta.

Tutti gli atti di straordinaria amministrazione ivi comprese la determinazione dei contributi delle Anisap Regionali, necessitano della presenza di almeno il 75% dei membri.
Le decisioni in ogni caso vengono assunte dalla maggioranza dei presenti.
In caso di mancanza del quorum per validamente deliberare in prima convocazione, il Consiglio Nazionale potrà deliberare in seconda convocazione decorsa un'ora dalla prima non validamente costituita.
Gli aventi diritto al voto sono esclusivamente il Presidente Nazionale e i Presidenti delle ANISAP Regionali in qualità di membri del Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale potrà essere riunito in seduta straordinaria ogni qualvolta verrà ritenuto necessario dal Presidente Nazionale, dagli organi preposti o dalla metà più uno dei suoi membri.
In seduta straordinaria il Consiglio Nazionale può deliberare anche sullo scioglimento della Federazione Nazionale e sulla nomina dei liquidatori. In ordine al patrimonio dell’Associazione, si rimanda all’obbligo contenuto nell'art. 1 del presente Statuto.
In caso di Consiglio Nazionale straordinario, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza del 50% più uno dei componenti senza possibilità di delega.
In ogni caso il Consiglio Nazionale delibera sempre e comunque con la maggioranza del 50% più uno dei votanti, con esclusione dei casi prima citati nel presente articolo, comma secondo e terzo.
Il Consiglio Nazionale armonizza le linee di indirizzo politico per il raggiungimento degli scopi sociali.
Tutti i membri in funzione del ruolo o dell’incarico ricoperto decadono automaticamente con il venir meno di tale ruolo o incarico.

Il Consiglio Nazionale:

  1. approva i bilanci consuntivi e preventivi della Federazione;
  2. costituisce Commissioni nazionali nonché nomina gruppi nazionali di progetto su campi e materie specifiche, attribuendo loro apposita delega per le materie affidate avvalendosi, ove necessario, per la loro realizzazione, di apposite Società di servizi nonché costituisce e/o partecipa a Fondazioni e Onlus.
  3. approva le linee d’indirizzo predisposto dalla Commissione Nazionale tecnico-scientifica relativamente alle tematiche concernenti l’aggiornamento culturale e scientifico dei Soci e delle relative problematiche di branca;
  4. aggiorna le linee politiche della Federazione;
  5. stabilisce i contributi ordinari e straordinari che le ANISAP regionali devono versare annualmente alla Sede Nazionale della Federazione;
  6. richiede al Collegio Nazionale dei Probiviri la decadenza o la sospensione in via cautelare di un proprio membro per motivi di particolare gravità;
  7. nomina i rappresentanti della Federazione in Enti e organismi nei quali viene chiamata ad essere rappresentata a livello nazionale;
  8. costituisce Commissioni consultive, anche permanenti, per le aree e/o attività di interesse associativo designando un Coordinatore per ogni Commissione; i componenti delle varie Commissioni possono essere scelti anche tra i non soci;
  9. nomina il Direttore generale, Consulenti, Collaboratori, definendone i compiti e determinandone rapporti e relativi emolumenti;
  10. adotta ogni altra deliberazione non riservata dallo Statuto alla competenza di un altro Organo, definendo nel regolamento quanto concerne l’applicazione del presente Statuto;
  11. delibera sull’ammissione e/o esclusione delle ANISAP regionali, delibera sull'eventuale commissariamento delle ANISAP regionali, nominando all’uopo il commissario; 
n) propone l’adesione ad organizzazioni scientifiche, professionali ed imprenditoriali nazionali ed internazionali.

Il Consiglio Nazionale si riunisce ogni qualvolta il Presidente Nazionale ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte l’anno oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti, senza la facoltà dell’uso di delega.
Esso è presieduto dal Presidente Nazionale della Federazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario o comunque da un Vice Presidente.


Il Comitato Esecutivo Nazionale

Art. 12
È composto dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti Nazionali di cui uno Vicario e dal Tesoriere/Direttore Generale Amministrativo.
Viene convocato dal Presidente Nazionale.
Ha il potere di dare esecuzione a tutte le delibere adottate dal Consiglio Nazionale.


Commissione Nazionale Tecnico-Scientifica

Art. 13
È un organo previsto per svolgere esclusivamente una funzione di consulenza per il Presidente e il Consiglio Nazionale, incaricato di elaborare e promuovere unitariamente e costantemente aggiornare quanto di interesse scientifico, tecnico, professionale; fa parte degli scopi fondamentali della Federazione, indicati dall’art. 2 dello Statuto.
La Commissione è composta, su proposta del Consiglio Nazionale da membri di comprovato valore.


Tesoriere/Direttore Generale Amministrativo

Art. 14
Collabora con il Presidente Nazionale e gli altri organi della Federazione nell’ambito delle sue competenze in base a precise deleghe, compie atti di ordinaria amministrazione; gli atti di straordinaria amministrazione potranno essere compiuti tramite delle precise deleghe scritte ricevute dal Presidente su delibera del Consiglio Nazionale. 
Affianca il Presidente Nazionale nella gestione economica e finanziaria della Federazione nazionale.
Presenta al Consiglio Nazionale il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della Federazione Nazionale nei tempi previsti dall’art. 6 del presente Statuto.  
Vigila e verifica sui trasferimenti dei contributi devoluti dalle ANISAP Regionali.
Su autorizzazione del Consiglio Nazionale, apre conti correnti intestati alla Federazione, nei quali versa somme comunque riscosse e qualsiasi altro tipo di operazione bancaria-finanziaria.
Sovrintende all’Amministrazione della Federazione e vigila sugli atti amministrativi e sulla politica finanziaria della Federazione.
Propone l”assunzione di dipendenti, che è soggetta all’approvazione del Consiglio Nazionale nei limiti del bilancio.
Dirige gli uffici della sede nazionale della Federazione.
Provvede a mantenere, su delega del Presidente, nell’ambito delle sue specifiche attribuzioni, i rapporti con Enti e Istituzioni pubbliche e private, con le ANISAP regionali e con gli altri associati.
Viene nominato dal Consiglio Nazionale.


Collegio Nazionale dei Probiviri

Art. 15
Il Consiglio Nazionale nomina il Collegio Nazionale dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente.
Giudica su tutte le controversie che possono sorgere all’interno della Federazione e sulle responsabilità disciplinari dei suoi componenti.
Il Collegio pronuncia le proprie decisioni senza obbligo di formalità, al di fuori di quelle necessarie ad assicurare il contraddittorio tra le parti.
La decisione è pronunziata secondo equità, va adottata a maggioranza ed è inappellabile.
L'adesione delle Anisap Regionali e interregionali alla Federazione Nazionale, comporta l’accettazione della presente norma ad ogni effetto.


Adeguamento al D. Legs.vo 231/2001

Art. 16
La Federanisap ha adeguato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo alle prescrizioni introdotte dal D. Legs.vo n. 231/2001, approvando a tal fine, a mezzo del Consiglio Nazionale, un apposito Modello adottato sulla base del proprio Codice Etico.


Statuto ANISAP Regionale

Art. 17
Le Associazioni Regionali e Interregionali dovranno uniformarsi entro 60 giorni al nuovo statuto Nazionale, compatibilmente con le loro esigenze, e nel caso indire nuove elezioni.

La presente copia è conferme all’originale e si rilascia per gli usi consentiti, in Roma, 2 Novembre 2011

SOLO LOGO ANISAP

Feder ANISAP
Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private

Telefono: +39 06.54211008 • Fax: +39 06.5915757 • Codice Fiscale: 96146240583
E-mail: info@federanisap.it
Presidente Nazionale: Dr. Mauro Potestio
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